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A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z


Che mutuo posso permettermi?


ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè la persona fisica intestataria o contestataria di un mutuo, che abbia aderito alla polizza.

ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO
E' una polizza vita a favore di una terza persona e non del contraente.

ASSICURAZIONE CON VISITA MEDICA
E' un'assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale in caso di morte dell'assicurato, viene stipulata solo sulla base degli esiti di una apposita visita medica e, se necessari, di ulteriori accertamenti sanitari.

ASSICURAZIONE (Contratto di)
E' il contratto mediante il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

ASSICURAZIONE SULLA VITA
Polizza in base alla quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si impegna a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana: morte o esistenza in vita ad una certa data.

ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE
Sono polizze che garantiscono il versamento di un capitale al beneficiario alla morte dell'assicurato. Si distinguono in polizze Vita intera se il capitale viene pagato qualunque sia il momento in cui si verifica la morte e polizze Vita temporanee se il capitale viene pagato solo se la morte si verifica entro un determinato periodo di tempo.

APPENDICE (DI POLIZZA)
Atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

BENEFICIARIO
E' il soggetto che, in base alla designazione fatta dal contraente, riceve le prestazioni dell'assicuratore. Questa figura può coincidere con quelle del contraente e/o dell'assicurato, o con una sola di queste o, addirittura, con nessuna.

BUONAFEDE
L'omissione o l'inesatta dichiarazione di una circostanza che potrebbe aggravare il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tale dichiarazione non sia frutto di dolo o di colpa grave e non riguardi le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio.
L'assicuratore ha peraltro il diritto di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio da quando le circostanze aggravanti si sono verificate.

CAPITALE ASSICURATO
E' la somma assicurata che viene dichiarata dal contraente e che assume il valore di esistenza delle cose da assicurare.

CAPITALI - MASSIMALI - VALORI
Le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.

CARENZA (PERIODO DI)
E' il periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza della garanzia. E' anche detto "periodo di aspettativa".

CASO FORTUITO
Si tratta di situazioni non umanamente prevedibili e quindi non ovviabili con la normale diligenza. La prova della fortuità dell'evento libera dalla responsabilità.

CLAUSOLA
Con questo termine si definiscono tutte le pattuizioni contrattuali che costituiscono l'insieme delle condizioni di assicurazione (o di polizza), siano esse prestampate o di volta in volta convenute, ad integrazione o modifica di queste, sulle quali prevalgono.

COLPA
Comportamento caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che dà luogo ad un fatto illecito non intenzionale, dato che l'intenzionalità del soggetto agente verte solo sull' azione e non anche sul risultato, che resta involontario anche se previsto o prevedibile.

CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

DANNO
In ordine al contratto di assicurazione è la diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza di un sinistro. Può essere diretto, indiretto o consequenziale a seconda che sia, o meno, conseguenza diretta del sinistro stesso.

DECORRENZA
Data di inizio dell'assicurazione. Se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia.

EFFRAZIONE
Scasso o rottura degli accessi dei locali o dei mezzi di custodia che contengono i beni assicurati, oppure aperture di brecce o demolizioni di strutture murarie che contengono le cose stesse.

EREDI LEGITTIMI
Sono le persone a favore delle quali opera la prestazione della garanzia (polizza vita e infortuni) in assenza di un beneficiario designato.

FABBRICATO
È l'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.

FRANCHIGIA
Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato.

GARANZIE ACCESSORIE
Termine di uso comune per definire estensioni di garanzia concesse con o senza sovrappremi.

INABILITÀ TEMPORANEA
È la temporanea incapacità, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato.

LETTERA DI DISDETTA
Se il contraente intende rinunciare alla prosecuzione di un contratto di assicurazione è tenuto a manifestare la propria volontà all'impresa inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente stabiliti (generalmente per raccomandata), una lettera di disdetta. Questa deve essere tempestiva, cioè deve essere spedita prima che siano decorsi i termini citati e deve contenere tutti gli elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce.

MALATTIA
In senso assicurativo s'intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MASSIMALE
Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa.

PERFEZIONAMENTO
Termine che indica la sottoscrizione della polizza da parte del contraente con contestuale pagamento della prima rata di premio.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di copertura che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio.

PRIMO RISCHIO RELATIVO
Forma di copertura che comporta l'esposizione del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l'assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore complessivo delle cose, che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse.

PROPORZIONALE
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente pattuito. (art. 1907 C.c).

RAPINA
È colpevole di reato di rapina chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene. (art. 628 C.p.).

RICOVERO
Degenza che comporta pernottamento, avvenuta in istituti di cura sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati ad erogare l'assistenza ospedaliera.

RISCHIO
E' la probabilità che un determinato evento si verifichi e l'entità dei danni che ne possono derivare. Viene definito "rischio" anche la specifica esposizione assicurativa ad un certo evento che, a seconda del Ramo al quale è ascrivibile, assume un connotato particolare.

SENZA FRANCHIGIA
S'intende che i danni e le perdite risarcibili dagli assicuratori verranno liquidati integralmente, ovvero senza deduzione di alcuna franchigia.

SINISTRO
Evento futuro ed incerto atto a produrre danno, determinando così la contro prestazione dell'assicuratore. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.

SOMMA ASSICURATA
Nelle assicurazioni delle case è la somma riferita alle stesse in sede di conclusione del contratto e indicata in polizza, fermo restando che nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Nei Rami Infortuni e Vita viene spesso adottato il termine - in questo caso equivalente - di capitale assicurato.

VALORE INTERO
Forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. La somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e se l'assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l'assicurato sopporta la correlativa parte proporzionale di danno.

Che mutuo posso permettermi?